L’Italia intende adeguarsi al recepimento della Direttiva UE 2019/904 sulle materie plastiche monouso (SUP) e lo fa istituendo nella Legge di Bilancio 2020, un’imposta sui “manufatti con singolo impiego” (MACSI).
Per MACSI si intendono gli oggetti in materiale plastico di uso quotidiano progettati e realizzati per avere un singolo utilizzo, terminato il quale, assumono la connotazione di rifiuti.
Rientrano in questa categoria i prodotti monouso in plastica, come tappi ed etichette, così come il polistirolo, le vaschette in polietilene, il tetrapak, i contenitori dei detersivi, le buste di numerosi alimenti, le bottigliette di acqua naturale e bibite varie (manufatti che hanno funzione di contenimento, protezione, manipolazione e consegna di merci.)
Non saranno invece tassate le siringhe e tutti i prodotti riutilizzabili, come ad esempio le taniche e i vari contenitori per custodire gli oggetti.
Escluse completamente dalla Plastic tax anche le plastiche compostabili secondo lo standard UNI EN 13432:2002 e il materiale plastico che, pur essendo contenuto in prodotti qualificabili come MACSI, proviene da processi di riciclo.
Quali sono i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta?
Il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;
Il soggetto che acquista, per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea;
L’importatore, per i MACSI provenienti da Paesi terzi.
L’imposta è dovuta nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI, ma non si è tenuti a versarla nel caso in cui il suo importo risulti inferiore o pari a 10,00 euro.
Agli operatori del settore delle materie plastiche viene al contempo riconosciuta la possibilità di usufruire di un credito di imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nell’anno solare 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard UNI EN 13432:2002.
Tale credito d’imposta potrà essere fruito in compensazione di altri debiti tributari fino ad un tetto massimo di euro 20.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria ed è altresì riconosciuto, sempre nella misura del 10% in relazione alle spese sostenute dalle aziende per attività di formazione del personale utili all’acquisizione delle competenze necessarie a porre in essere l’adeguamento tecnologico di cui sopra.
L’imposta dovrebbe entrare in vigore a luglio 2020, ossia due mesi dopo la definizione delle modalità dispositive di funzionamento dell’imposta da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevista per maggio 2020.